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Decreto Sport – Nuove disposizioni rimborsi spese volontari e disciplina dei dipendenti pubblici

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Decreto Sport D.L. 71/2024: il nuovo rimborso spese forfettario per i volontari e disciplina dei dipendenti pubblici

È stato pubblicato il 31 maggio 2024 in G. U. il Decreto-Sport (D.L. 31 maggio 2024 n.71), le cui disposizioni, entrate in vigore il 01 giugno, prevedono all’art. 3 due importanti novità:

  1. la possibilità di erogare ai volontari sportivi un rimborso forfettario delle spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza;
  2. importanti semplificazioni per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni.

Premesso che la disposizione potrebbe essere oggetto di ulteriori modifiche in sede di conversione in legge del decreto, ne analizziamo di seguito il contenuto, la portata e i riflessi operativi nel tentativo di delineare le novità più significative del c.d. Decreto-Sport.

Rimborsi forfettari ai volontari sportivi

Viene abrogata la previgente disposizione che prevedeva la possibilità di rimborsare le spese sostenute in occasione delle trasferte fuori dal comune di residenza del volontario fino a un massimo di 150 euro mensili mediante autocertificazione resa dal volontario in merito all’effettività delle spese sostenute.

Viene introdotta la possibilità di erogare a ciascun volontario sportivo un rimborso forfettario delle spese sostenute anche nel proprio comune di residenza, fino ad un massimo di 400 euro mensili, a condizione che:

  • l’attività del volontario sia svolta in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle FSN-DSA-EPS, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. (non sono quindi rimborsabili le spese relative alla partecipazione ad allenamenti o altre attività quotidiane);
  • Il rimborso sia autorizzato da una preventiva delibera dell’organo amministrativo circa la tipologia di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso.

Attenzione:

Si evidenzia che la novella non ha modificato l’art. 29 nella parte in cui prevede l’incompatibilità del volontario con le prestazioni lavorative nonché gli obblighi assicurativi.

Nuovi Adempimenti

L’erogazione dei rimborsi spese forfettari sarà monitorata e tale attività richiederà nuovi adempimenti:

  1. I sodalizi sportivi che erogheranno i suddetti rimborsi dovranno comunicare i nominativi dei percipienti e l’importo corrisposto in apposita sezione del RASD (non ancora implementata), entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo (es. fine ottobre per i rimborsi del trimestre luglio-settembre). Non è ancora chiaro se tale comunicazione dovrà essere fatta seguendo il criterio di cassa (trimestre di pagamento) o di competenza (trimestre in cui si sono svolte le manifestazioni).
  2. Tali rimborsi forfettari:
  • non concorrono a formare il reddito del percipiente;
  • concorrono al superamento della franchigia annua sia a livello previdenziale (euro 5.000), che a livello fiscale (euro 15.000) dei lavoratori sportivi;
  • al superamento della franchigia dei 5.000 euro diventano base imponibile previdenziale.

Ciò significa che, se un soggetto svolge l’attività come volontario in una ASD e percepisce compensi da lavoratore sportivo in altra ASD (ad es. svolge attività da volontario quale preparatore atletico in una squadra di pallavolo e percepisce compensi sportivi in qualità di istruttore di nuoto in una piscina) i rimborsi spese percepiti in qualità di volontario concorreranno al raggiungimento delle franchigie di esenzione unitamente ai compensi percepiti quale lavoratore sportivo.

Sarà a questo punto necessario, prima di erogare i compensi sportivi, che la società sportiva richieda al percipiente un’autocertificazione relativa non solo ai compensi sportivi percepiti da altri sodalizi, ma anche ad eventuali rimborsi spese forfettari percepiti in qualità di volontario sportivo.

Il limite della franchigia è infatti personale e, come ribadito anche dalla circolare Inps n. 88/2023, opera nel momento in cui viene raggiunto l’importo di 5.000,00 annui quale somma dei compensi erogati a ciascun prestatore dalla totalità dei committenti.

Riepiloghiamo, alla luce dell’ultimo intervento legislativo, le somme di riferimento per il calcolo della franchigia previdenziale:

  • compenso per co.co.co. sportiva, comprese le diarie arbitrali a seguito di designazione;
  • compenso per co.co.co. amministrativo – gestionale;
  • compenso per lavoro autonomo abituale (titolare di p. iva);
  • compenso di lavoro autonomo occasionale;
  • rimborso spese forfettario per prestazioni di volontariato (art. 29, comma 2, del D. Lgs 36/2021 come modificato dal D.L. 71/2024).

Le novità per i dipendenti pubblici

Il “D.L. Sport” interviene anche sulla disciplina dei dipendenti pubblici che operano (o intendono operare) quali lavoratori sportivi ai sensi dell’art. 25, c. 6, del D. Lgs. 36/2021.

Viene ora stabilito che per i dipendenti della P.A., che percepiscano per l’attività lavorativa sportiva compensi fino alla soglia di euro 5.000, non sarà più necessaria l’autorizzazione dell’amministrazione di competenza, ma sarà sufficiente, come già accade per i volontari, la semplice preventiva comunicazione.

Viene inoltre concesso più tempo agli enti sportivi per comunicare all’amministrazione di appartenenza del lavoratore sportivo l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici; in luogo del termine di 15 giorni dall’erogazione del compenso, viene ora stabilito che il sodalizio avrà tempo fino al 30° giorno successivo alla fine di ciascun anno di riferimento, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente per comunicare, in un’unica soluzione, i compensi erogati nell’anno precedente al pubblico dipendente in qualità di lavoratore sportivo.

In concreto: entro il 30/01/2025 gli enti sportivi dovranno comunicare all’amministrazione pubblica di competenza quanto erogato nel corso del 2024 ai collaboratori sportivi che siano anche pubblici dipendenti.

Qualora il rapporto con il lavoratore sportivo si interrompa durante l’anno, il termine per la comunicazione sarà invece il 30° giorno successivo all’interruzione del rapporto lavorativo.

Scarica la comunicazione completa di tabelle riepilogative.

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