Al via la domanda di iscrizione al 5 per mille 2026 per le ASD
A partire dal 10 marzo e fino al 10 aprile 2026, le Associazioni Sportive Dilettantistiche in possesso dei requisiti previsti dal DPCM 23 aprile 2020 possono presentare le domande di iscrizione al 5 per mille per l’anno 2026.
Quali ASD devono presentare la domanda nel 2026
Sono tenute a presentare la domanda in via telematica quelle di nuova costituzione e quelle che nel 2025 non si sono iscritte o non possedevano i requisiti richiesti dalla legge.
Non devono ripresentare la domanda di iscrizione le ASD già regolarmente iscritte e presenti nell’elenco permanente 2026 (ammesse al beneficio nel 2025) pubblicato dal Coni sul proprio sito istituzionale il 18 febbraio 2026 (Elenco permanente 2026).
Requisiti e modalità di presentazione della domanda
Chi può presentare la domanda
Le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale possono partecipare al riparto del 5 per mille per l’anno 2026.
In particolare, le ASD, per poter essere ammesse al beneficio, devono possedere i seguenti requisiti:
- costituzione ai sensi del Dlgs 36/2021;
- affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI o dal CIP e iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;
- presenza nell’ambito dell’organizzazione del settore giovanile;
- effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Quando e come presentare la domanda
Le associazioni sportive dilettantistiche possono trasmettere l’istanza di accreditamento a partire dal giorno 10 marzo 2026, esclusivamente in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati.
L’iscrizione deve essere trasmessa entro il 10 aprile 2026. Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.
L’istanza va trasmessa utilizzando il modello 5XMILLE ASD CONI esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Per le modalità di accesso ai servizi telematici si rinvia all’apposita sezione “Come accedere ai servizi online dell’Agenzia delle entrate“.
Non saranno accolte domande inviate con modalità diversa da quella telematica.
Nel caso siano pervenute più domande per lo stesso ente, viene considerata valida l’ultima trasmessa e accolta dal sistema.
La domanda contiene l’autocertificazione resa dal rappresentante legale dell’ente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza dei requisiti. Di conseguenza, l’ente richiedente non è tenuto a presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell’attestazione dei requisiti per l’accesso al contributo.
Ricezione domanda e verifica dati – annullamento domanda
A fronte della domanda di iscrizione al 5 per mille, correttamente presentata e accolta dal sistema, viene rilasciata un’attestazione di avvenuta ricezione con l’indicazione della denominazione, della sede del soggetto iscritto e della natura giuridica come risulta nell’Anagrafe Tributaria.
Nel caso di discordanza fra denominazione, sede e/o natura giuridica dell’ente e quelle risultanti dall’Anagrafe Tributaria riportate nella comunicazione di avvenuta ricezione, sarà cura della ASD comunicare tempestivamente le variazioni intervenute utilizzando i modelli anagrafici di seguito indicati:
- soggetti titolari di partita IVA: modello AA7/10 – Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (soggetti diversi dalle persone fisiche);
- soggetti che non sono titolari di partita IVA: modello AA5/6 – Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione, estinzione (soggetti diversi dalle persone fisiche).
Qualora i dati del rappresentante legale che ha sottoscritto l’istanza di accreditamento al 5 per mille differiscano da quelli del rappresentante legale risultante dall’Anagrafe Tributaria, la ricevuta segnalerà la difformità riscontrata. In tal caso sarà cura del rappresentante legale regolarizzare la propria posizione.
Qualora la domanda non venga accolta, perché il codice fiscale risulta non più attivo (per cessazione o confluenza) o non registrato in Anagrafe Tributaria, sarà necessario contattare qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, al fine di verificare la posizione e rimuovere eventuali anomalie, e ripetere quindi l’invio della domanda.
Sarà inoltre possibile richiedere, entro il termine del 10 aprile 2026, l’annullamento delle domande di iscrizione presentate erroneamente e comunque accolte, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Modalità di compilazone dell’istanza
Per le modalità di compilazione dell’istanza scaricare la comunicazione in .pdf o visitare la pagina con le istruzioni sul sito del Coni.
Pubblicazione degli elenchi degli iscritti
L’elenco degli enti iscritti è formato sulla base delle istanze di accreditamento validamente presentate e accolte dal sistema e non successivamente annullate dagli interessati. L’elenco degli enti iscritti è pubblicato dal CONI entro il 20 aprile sul sito www.coni.it.
Per ciascun soggetto sarà riportata l’indicazione della denominazione, del codice fiscale e della sede legale che risulta nell’Anagrafe Tributaria.
Le correzioni di eventuali errori rilevati nell’elenco possono essere richieste, non oltre il 30 aprile, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, all’Ufficio del CONI territorialmente competente.
Gli elenchi definitivi saranno infine pubblicati dal Coni entro il 10 maggio 2026.
Regolarizzazione
Sono ammessi a partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli enti che non abbiano effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il termine ordinario (10 aprile 2026), purché presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 ELIDE con codice tributo 8115 (Risoluzione 42/E del 1° giugno 2018 – pdf).
I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione dell’istanza di accreditamento (10 aprile 2026).
Riepilogo scadenze 5 per mille 2026 per le Associazioni Sportive Dilettantistiche
| Descrizione | Scadenza |
|---|---|
| Avvio presentazione domande di iscrizione (non presente nell’elenco permanente) | 10 marzo 2026 |
| Termine presentazione domanda d’iscrizione | 10 aprile 2026 |
| Pubblicazione elenco iscritti provvisorio (sito Coni) | 20 aprile 2026 |
| Richiesta correzione domande | 30 aprile 2026 |
| Pubblicazione elenco iscritti definitivo (sito Coni) | 10 maggio 2026 |
| Termine regolarizzazione domanda iscrizione e/o successive integrazioni documentali (versando 250 euro). | 30 settembre 2026 |
Attenzione: per il Terzo Settore le istanze sono da presentare al Ministero del Lavoro
Le ASD che sono anche Enti del Terzo Settore, dovranno richiedere l’accreditamento per la ripartizione del contributo 5 per mille al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite l’ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Ricordiamo, infatti, che a partire dal 23 novembre 2021, è divenuto operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) e, pertanto, dal 2022 il contributo del 5 per mille destinato agli enti del Terzo Settore iscritti al Runts è gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.





