Certificazione Unica e Dichiarazione Sostituti di imposta modello 770 per l’anno 2023
Scade il 18 marzo 2024 il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica da parte del sostituto d’imposta e la consegna del modello ai collaboratori.
Premessa
I sostituti d’imposta sono chiamati a predisporre i modelli CU e 770 adottati dall’Agenzia delle Entrate con riferimento all’anno di imposta 2023.
I due modelli hanno funzioni distinte:
- nella Certificazione Unica devono essere indicati i dati relativi ai compensi corrisposti nel corso dell’anno 2023 e le relative ritenute e contributi;
- nel modello 770 unificato devono invece essere riepilogati i dati relativi alle ritenute effettuate ed ai relativi versamenti e compensazioni, nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
La Certificazione Unica: le novità per effetto della Riforma dello Sport
Per effetto dell’entrata in vigore il 1° luglio 2023 della riforma del lavoro sportivo i collaboratori sportivi che hanno lavorato nel corso dell’intero anno riceveranno due CU:
- una per i compensi corrisposti fino al 30 giugno 2023 che costituiscono redditi diversi (art. 67, comma 1, lettera m del TUIR) non imponibili IRPEF fino all’importo annuo lordo di € 10.000,00;
- una per compensi corrisposti dal 1° luglio 2023 che costituiscono redditi di lavoro dipendente o assimilati o di lavoro autonomo, a seconda dell’inquadramento contrattuale del singolo collaboratore sportivo.
Ciò ha reso necessario l’inserimento nella CU 2024 di nuovi quadri necessari per certificare i compensi percepiti nel settore sportivo dal 1° luglio 2023, data in cui è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo contenuta del D. Lgs. 36/2021:
- La sezione “Reddito lavoro sportivo” nei dati fiscali;
- La sezione 3 bis “Inps gestione separata parasubordinati sportivi dilettantistici e figure assimilate” nei dati previdenziali e assistenziali.
Scadenze termini di presentazione
Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 18 marzo 2024.
Come ormai chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il termine di scadenza del 18 marzo è da considerarsi perentorio esclusivamente con riferimento alle CU contenenti redditi dichiarabili attraverso la presentazione del Modello 730 precompilato.
La trasmissione telematica delle CU contenenti, invece, redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (ad esempio redditi di lavoro autonomo abituale) può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2024, senza l’aggravio di alcuna sanzione pur dovendo, comunque, consegnare la Certificazione al percipiente entro il 18 marzo 2024.
Modalità di trasmissione delle CU all’Agenzia delle Entrate
Il flusso contenente le CU deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso o direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline, in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione, o tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. Non è pertanto possibile la presentazione delle CU 2023 in forma cartacea tramite uffici postali o sportelli bancari.
Modalità di consegna delle certificazioni ai contribuenti
Sulle modalità di consegna l’Agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile trasmettere al contribuente la certificazione mediante posta elettronica a condizione che il destinatario:
- abbia la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla materializzare per i successivi adempimenti;
- sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.
Resta, dunque, in capo al sostituto d’imposta l’onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, ove ciò non fosse possibile, alla consegna in forma cartacea (Risoluzione Agenzia Entrate n. 145 del 21/12/06).
Per questo motivo, nel caso in cui non si abbia certezza sulla dotazione informatica del destinatario si consiglia un canale alternativo di trasmissione (raccomandata, fax, consegna cartacea con rilascio di apposita ricevuta), al fine di evitare le sanzioni previste per l’omessa o tardiva consegna delle CU.
Sanzioni
E’ prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza. Qualora la correzione avvenga invece entro 60 giorni, le sanzioni sono ridotte ad 1/3 e quindi in misura pari ad euro 33,33.
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