Obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti – Scadenza 01 luglio
Premessa
La Legge n. 124 del 4 agosto 2017, commi da 125 a 129, ha disposto in modo permanente per taluni soggetti l’obbligo di trasparenza con riguardo ai contributi pubblici ricevuti.
Tra i soggetti obbligati rientrano anche le associazioni e società sportive dilettantistiche.
Il termine per adempiere al suddetto obbligo è stato fissato al 30 giugno di ogni anno e concerne gli importi incassati nel corso dell’anno precedente.
Le ASD e SSD che nel corso del 2023 hanno ricevuto contributi da Enti Pubblici in misura pari o superiore a 10 mila euro, sono obbligate a darne pubblicità entro il 1° luglio considerando che il 30 giugno è domenica.
Quali sono i contributi pubblici da considerare
Non tutte le risorse provenienti dalle pubbliche amministrazioni rientrano nel plafond dei 10.000 euro, ma solamente quelle relative a:
- sovvenzioni;
- sussidi;
- vantaggi;
- contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.
Ciò significa che eventuali apporti economici di natura corrispettiva (commerciale) con gli enti pubblici non rientrano nel computo dei 10.000 euro, così come quelli dovuti dalla pubblica amministrazione a titolo di risarcimento.
Rientrano, invece, i contributi concessi dall’ente pubblico a titolo di liberalità oppure dietro presentazione di uno specifico progetto da parte dell’associazione.
I contributi possono essere non solo in denaro ma anche “in natura”.
La circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019 ha precisato che si intendono quindi ricomprese anche le risorse strumentali, quali ad esempio un bene mobile o immobile concesso in comodato dalla pubblica amministrazione.
Rispetto al valore economico da indicare del bene, il Ministero ha chiarito che “si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione che ha attribuito il bene in questione”. Sarà pertanto cura delle associazioni beneficiarie di tale sostegno sollecitare la Pubblica Amministrazione affinché offra informazioni in merito.
Qualora non fosse possibile individuare una cifra precisa, è consigliabile fare riferimento a quello che è il valore di un bene simile o analogo sul mercato.
Precisazioni sul limite dei 10.000 euro
L’obbligo di pubblicazione sussiste solo nel momento in cui le ASD e SSD abbiano ricevuto contributi pubblici per una cifra pari o superiore a 10.000 euro: il riferimento è l’esercizio finanziario precedente cioè, per gli enti che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.
Ai fini della pubblicazione occorre tener conto dei contributi “effettivamente erogati”. Ciò significa che vanno conteggiate solo le somme che l’ente ha effettivamente incassato nel corso dell’esercizio finanziario precedente, indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono. Pertanto, tutti gli aiuti concessi nel 2023, ma non erogati nel corso del medesimo anno, non devono essere pubblicati.
La circolare ministeriale n. 2 dell’11 gennaio 2019 ha inoltre chiarito che il limite dei 10.000 euro deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione: esemplificando, se l’ente ha ricevuto durante l’anno contributi su due distinte progettualità da 9.000 euro ciascuna (da due differenti enti pubblici), il limite dei 10.000 euro è superato e scatta quindi l’obbligo di pubblicazione di tali somme.
5 per mille
La novità più importante recata dalla circolare ministeriale n. 6 del 25 giugno 2021 riguarda le somme ricevute a titolo di 5 per mille che non sono da considerare nei contributi pubblici disciplinati dalla Legge 124 del 2017 e non vanno quindi conteggiate nel “plafond” dei 10.000 euro.
Lo chiarisce il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella circolare ministeriale n. 6 del 25 giugno 2021 che esclude dalla rendicontazione i contributi che hanno “carattere generale”: secondo la circolare ministeriale, “per carattere generale si devono intendere i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, in virtù del quale il contributo viene erogato a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni”.
In una tale definizione è incluso anche il 5 per mille, le cui somme sono peraltro già soggette a specifici obblighi di pubblicità.
Quali informazioni fornire
Le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (Asd o Ssd);
- denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
- somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);
- data di incasso;
- causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come “liberalità” oppure come “contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’ente”).
Le modalità e i termini di pubblicazione
La normativa distingue:
- per le SSD (in quanto imprese) l’informazione sarà resa all’interno della nota integrativa al bilancio pubblicata nel Registro delle imprese;
- per le ASD le informazioni dovranno essere pubblicate sui siti internet. In mancanza del sito internet, è possibile pubblicare l’informazione attraverso la pagina Facebook dell’ente o anche sul sito internet della rete associativa (se anche ente del terzo settore) alla quale aderisce.
Nonostante la normativa non preveda un termine fino al quale debbano rimanere pubblicati sul sito i diversi rendiconti, si consiglia di mantenere comunque la loro pubblicazione anche negli anni successivi, posizionandoli all’interno di una sezione specifica e sempre in evidenza.
Soggetti esonerati
Sono esonerate le organizzazioni che abbiano percepito complessivamente – da sovvenzioni, contributi e vantaggi economici di qualunque genere – importi inferiori a 10.000 euro con riferimento non al singolo sostegno ma alla somma di qualsivoglia sostegno percepito nell’anno.
Ne consegue che andranno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, anche ove il valore della singola erogazione/sostegno sia inferiore ad euro 10.000.
Esemplificando, per un ente che avesse ricevuto durante l’anno contributi su due distinte progettualità da 8.000 euro ciascuna (da due differenti enti pubblici), il limite dei 10.000 euro dovrà intendersi superato e, pertanto, l’ente in questione dovrà adempiere all’obbligo di pubblicazione di tali somme.
Sanzioni
Rispetto alle sanzioni, a partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza di tali obblighi comporta il pagamento di un importo pari all’1% di quanto ricevuto con un minimo di 2.000 euro, oltre ovviamente all’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione.
Se da tale contestazione passano 90 giorni e l’organizzazione non provvede alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, si avrà l’ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute
Scarica il Fac-simile per la rendicontazione dei contributi pubblici ricevuti.