Registro RASD

Cos’è il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD)

L’iscrizione certifica la natura dilettantistica dell’attività sportiva svolta dalle ASD/SSD, compresa l’attività didattica e formativa, per tutti gli effetti che l’ordinamento collega a tale qualifica.
L’iscrizione al “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche” è pertanto necessaria affinché l’attività svolta sia riconosciuta come sportiva dilettantistica per tutte le conseguenze che da ciò discendono, ivi incluso per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport e per fruire dei servizi previsti dalla normativa.
Ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. 39/2021, il “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche” istituito presso il Dipartimento per lo sport sostituisce a tutti gli effetti il precedente “Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche” del CONI.

Requisiti richiesti per iscriversi al RASD

In sede di iscrizione è richiesto che le ASD/SSD siano costituite ai sensi dell’art. 90 della Legge n. 289 del 2002 e, dalla data di sua applicazione, ai sensi degli articoli del Capo I, Titolo II del D.lgs. n. 36 del 2021 e che, oltre a quanto dettagliatamente indicato da tali norme, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
a. abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulta accessibile ed idonea;
b. abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo;
c. non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello. Al solo fine esemplificativo e non esaustivo sono associazioni/società di secondo livello: 1) quelle che svolgono attività di affiliazione o aggregazione per conto dell’Organismo sportivo di affiliazione; 2) quelle che organizzano attività sportiva, didattica e/o formativa in proprio o per conto dell’Organismo sportivo di affiliazione, ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga o sia riconosciuta dall’Organismo sportivo medesimo; 3) quelle che esercitino attività amministrativo contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell’Organismo sportivo di affiliazione;
d. a nessun titolo costituiscano un’articolazione territoriale dell’Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione del Centro Universitario Sportivo Italiano (“CUSI”);
e. svolgano comprovata attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa , ivi inclusa la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
f. abbiano adottato uno Statuto conforme alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell’Organismo sportivo di affiliazione. Detta disposizione non trova applicazione con riguardo alle Federazioni Sportive Nazionali di servizio: Federazione Medico Sportiva Italiana e Federazione Italiana Cronometristi.

B. SITUAZIONE TRANSITORIA: DOMANDE PRESENTATE E ISCRIZIONI PRECEDENTI AL 31 AGOSTO 2022

Riferimenti

La sede nazionale mette a disposizione delle strutture provinciali USAcli e delle associazioni/società sportive un ufficio di consulenza/supporto/verifica
(tel. 06.5840.545/652/ Carlo de Filippis / Fabio Marcovecchio
email:  tesseramento@us.acli.it ).