Certificazione Unica per l’anno 2024: le novità 2025
Anche per il 2025 si avvicina la scadenza per la compilazione e l’invio telematico della Certificazione Unica (CU). Questo documento, rilasciato dai sostituti d’imposta, certifica i redditi percepiti dai lavoratori e viene trasmesso all’Agenzia delle Entrate per agevolare la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata e il controllo degli obblighi fiscali.
La CU include diverse tipologie di reddito, tra cui:
- Redditi da lavoro dipendente e assimilato;
- Redditi da lavoro autonomo e provvigioni;
- Redditi diversi e contributi previdenziali.
Le novità 2025
Rispetto agli anni precedenti, la CU 2025 presenta alcune novità che, sebbene non stravolgano l’impianto generale della certificazione, richiedono attenzione da parte degli operatori. Tra le principali modifiche si segnalano:
- L’esonero dall’obbligo di certificazione per i compensi corrisposti ai professionisti in regime forfettario o di vantaggio: la CU non dovrà essere rilasciata ai contribuenti né trasmessa all’Agenzia delle Entrate per questi compensi.
- La scadenza del 31 marzo per l’invio delle CU relative a redditi di lavoro autonomo: le certificazioni riguardanti prestazioni di lavoro autonomo svolto nell’esercizio abituale di arte o professione dovranno essere trasmesse telematicamente entro questa data (in precedenza, il termine era fissato al 31 ottobre).
Nuovi termini di presentazione
Le scadenze per l’invio della CU 2025 sono articolate su tre date distinte, che impongono ai sostituti d’imposta una particolare attenzione nella gestione dell’adempimento:
- Entro il 17 marzo 2025 (il 16 cade di domenica): trasmissione delle certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo occasionale e ai redditi diversi.
- Entro il 31 marzo 2025: trasmissione delle CU riferite ai redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente.
- Entro il 31 ottobre 2025 (in concomitanza con la presentazione del Modello 770): trasmissione delle CU che contengono esclusivamente redditi esenti o non rilevanti ai fini della dichiarazione precompilata.
Consegna ai percettori
Indipendentemente dalla scadenza per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate, le Certificazioni Uniche 2025 devono essere consegnate ai percettori dei redditi entro il 17 marzo 2025.
Sulle modalità di consegna l’Agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile trasmettere al contribuente la certificazione mediante posta elettronica a condizione che il destinatario:
- abbia la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla materializzare per i successivi adempimenti;
- sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.
Resta, dunque, in capo al sostituto d’imposta l’onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, ove ciò non fosse possibile, alla consegna in forma cartacea (Risoluzione Agenzia Entrate n. 145 del 21/12/06).
Per questo motivo, nel caso in cui non si abbia certezza sulla dotazione informatica del destinatario si consiglia un canale alternativo di trasmissione (raccomandata, fax, consegna cartacea con rilascio di apposita ricevuta) al fine di evitare le sanzioni previste per l’omessa o tardiva consegna delle CU.
Modalità di trasmissione delle CU all’Agenzia delle Entrate
Il flusso contenente le CU deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso o direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione o tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. Non è pertanto possibile la presentazione delle CU 2023 in forma cartacea tramite uffici postali o sportelli bancari.
Sanzioni
E’ prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva.
In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza. Qualora la correzione avvenga invece entro 60 giorni, le sanzioni sono ridotte ad 1/3 e quindi in misura pari ad euro 33,33.





