Registro CONI

Cos’è il Registro

Il Registro è lo strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per confermare definitivamente “il riconoscimento ai fini sportivi” alle associazioni/società sportive dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva.

Le associazioni/società iscritte al Registro saranno inserite nell’elenco che il CONI, ogni anno, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate.

Che cos’è un Associazione/Società Sportiva Dilettantistica (ASD/SSD)

Sono considerate Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche quelle costituite in conformità al D.lgs 460/97, avente i requisiti previsti dall’art. 90 della legge 289/02 e successive modifiche.

E’ fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Riferimenti

La sede nazionale mette a disposizione delle strutture provinciali USAcli e delle associazioni/società sportive un ufficio di consulenza/supporto/verifica
(tel. 06.5840.545/652/ Carlo de Filippis/ Fabio Marcovecchio
email:  tesseramento@us.acli.it ).

Vantaggi

alle associazioni sportive dilettantistiche delle disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale; con tale modifica normativa è stata estesa alle associazioni sportive dilettantistiche la particolare norma che esclude la perdita della qualifica di ente non commerciale per gli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.

riguardante l’ erogazione di compensi nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e nello svolgimento di funzioni amministrativogestionali. per le spese di pubblicità; i corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da Enti di Promozione Sportiva, non superiori all’importo annuo di 200.000,00 euro, costituiscono per il soggetto erogante “spese di pubblicità”. La disposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengono considerate nel limite del predetto importo-comunque di pubblicità.

dalla base imponibile IRAP dei compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e nello svolgimento di funzioni amministrativogestionali.

di non applicare la ritenuta d’acconto sui contributi corrisposti dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva alle società e associazioni sportive dilettantistiche.

in materia di imposte indirette in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche; gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell’attività’ sportiva, sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa. L’agevolazione introdotta, pertanto, assume particolare rilievo con riferimento alle ipotesi nelle quali la costituzione venga effettuata con l’apporto di immobili o di altri beni il cui conferimento sconterebbe ordinariamente l’imposta di registro in misura proporzionale. Per erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche danno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda del 19% calcolata su un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore ad euro 1.500,00

Requisiti

  1. la denominazione deve contenere la dicitura “dilettantistica/o”;
  2. l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica;
  3. l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione
  4. l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
  5. l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; le modalità di scioglimento dell’associazione;
  6. le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
  7. l’obbligo della devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;