Novità Certificazione Unica 2025 (CU 2026)
Come ogni anno, anche per il 2026 si avvicina il termine per la compilazione ed invio telematico della Certificazione Unica (CU), il modello con cui i sostituti d’imposta attestano i compensi e i redditi corrisposti ai percipienti e trasmettono i relativi dati all’Agenzia delle Entrate.
La CU assume rilievo non solo ai fini informativi verso il percettore, ma anche per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per i controlli fiscali.
L’adempimento in parola riguarda diverse categorie di reddito, tra cui:
- Redditi da lavoro dipendente e assimilato;
- Redditi da lavoro autonomo e provvigioni;
- Redditi diversi e contributi previdenziali.
Rientrano nella tipologia dei redditi da lavoro dipendente e assimilato le somme erogate ai
- lavoratori sportivi con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (art 28 del d.lgs 36/2021);
- collaboratori amministrativo gestionali (art 37 del d.lgs. 36/2021).
Non devono, invece essere certificati i compensi corrisposti ai professionisti che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio ed eventuali premi corrisposti ad atleti e tecnici da indicare nel modello 770, nel quadro SH, relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite.
Le novità di quest’anno
Rispetto agli anni precedenti, l’adempimento presenta alcune novità.
Tra le più rilevanti si segnalano:
- Modifica del quadro “Reddito lavoro sportivo” con l’introduzione dei dati relativi alla durata del rapporto di lavoro;
- Modifica della sez. 3-bis Inps gestione separata: sono stati introdotti due nuovi campi:
- Franchigia previdenziale – punto 54;
- Rimborsi spese forfettarie – punto 55;
- l’introduzione di una nuova sezione “Somma che non concorre alla formazione del reddito”.
Inoltre, non trovano più spazio le precedenti tipologie contraddistinte dai codici N2 e N3, riferite ai redditi derivanti da prestazioni sportive inquadrate, fino al 30 luglio 2024, nell’ambito delle collaborazioni di lavoro autonomo occasionali ( art. 53, comma 2, lettera a del TUIR).
Di conseguenza per tali compensi erogati agli sportivi occorre indicare:
- la lettera M per le attività di lavoro autonomo non abituale.
I nuovi termini di presentazione
L’adempimento, anche quest’anno, si sviluppa su tre scadenze distinte, che richiedono particolare attenzione da parte dei soggetti obbligati sia per l’invio telematico che per la consegna al percipiente.
Con riferimento al periodo d’imposta 2025, infatti, i sostituti dovranno trasmettere, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate:
- entro il 17 marzo 2026 (il 16 marzo 2025 cade di domenica) le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilato, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi;
- entro il 30 aprile 2026, le CU relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale da rilasciare;
- entro il 31 ottobre 2026 (termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta mod. 770), le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
La consegna delle Certificazioni Uniche 2026 ai soggetti percettori dei compensi, indipendentemente dalla scadenza prevista per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate, deve essere effettuata entro il 16 marzo 2026.
Modalità di trasmissione delle CU all’Agenzia delle Entrate
Il flusso contenente le CU deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:
- direttamente dal soggetto obbligato tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline, in base ai requisiti posseduti per l’abilitazione;
- tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
Non è pertanto possibile la presentazione delle CU 2026 in forma cartacea tramite uffici postali o sportelli bancari.
Modalità di consegna delle certificazioni ai contribuenti
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile trasmettere la certificazione al contribuente mediante posta elettronica, a condizione che il destinatario:
- abbia la possibilità di accedere alla certificazione e di poterla stampare per i successivi adempimenti;
- sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione elettronica.
Resta in capo al sostituto d’imposta l’onere di accertarsi che ciascun soggetto sia in grado di ricevere la certificazione in via elettronica. In caso contrario, occorrerà procedere con la consegna in forma cartacea (Risoluzione Agenzia Entrate n. 145 del 21/12/06).
Se non si ha certezza sulla dotazione informatica del destinatario, è consigliato un canale alternativo di trasmissione (raccomandata, fax, consegna cartacea con ricevuta) per evitare sanzioni per omessa o tardiva consegna della CU.
Sanzioni
È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva.
In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene corretto entro 5 giorni dalla scadenza. Qualora la correzione avvenga invece entro 60 giorni, le sanzioni sono ridotte ad 1/3 e quindi in misura pari ad euro 33,33.
Ravvedimento operoso
L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 12/E del 31.05.2024, superando le precedenti indicazioni in materia fornite nella circolare n. 6/E del 2015, ha ritenuto ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti.
Esempi di compilazione delle CU 2026
Per gli esempi su come compilare le CU 2026 per i Co.co.co. Lavoro sportivo Art. 25 D. Lgs 36/2021 scarica la comunicazione completa in .pdf.





