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Novità previdenziali INPS sul lavoro sportivo – Circolare 127-22/09/25

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Novità previdenziali INPS sul lavoro sportivo – Circolare INPS n. 127 del 22/09/2025

La Circolare INPS n. 127 del 22 settembre 2025 ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione delle norme previdenziali introdotte con il d.lgs. 36/2021 (riforma dello sport), come modificato dal d.lgs. 163/2022.

Le regole che si applicano dal 1° luglio 2023 interessano sia il lavoro sportivo professionistico che quello dilettantistico.

Di seguito i chiarimenti più rilevanti

Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP)

Dal 1° luglio 2023 il Fondo Pensione Sportivi Professionisti è stato rinominato e ampliato, assumendo la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.

Vi risultano iscritti tutti i lavoratori sportivi subordinati, senza distinzione tra professionismo e dilettantismo.

Sono inoltre iscritti anche i lavoratori sportivi autonomi (inclusi i collaboratori coordinati e continuativi) che operano nel settore professionistico.

Iscrizione alla Gestione Separata per il Settore Dilettantistico

I lavoratori sportivi nel settore del dilettantismo che sono titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome sono iscritti alla Gestione Separata INPS (legge n. 335/1995).

Alcune figure, come istruttori, direttori tecnici e operatori sportivi, che in passato risultavano iscritte al Fondo Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), dal 1° luglio 2023 sono state trasferite al FPSP o alla Gestione Separata a seconda del rapporto di lavoro, secondo le nuove disposizioni.

È stata prevista la possibilità di mantenere l’iscrizione al FPLS, ma solo con apposita opzione esercitabile entro il 30 giugno 2024.

Requisiti per il diritto alla pensione

Dal 1° luglio 2023 per i lavoratori iscritti al FPSP l’annualità minima di contribuzione richiesta ai fini della copertura IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) è fissata in 260 contributi giornalieri. L’anno lavorativo convenzionale è di 312 giorni.

Pensione di Vecchiaia Anticipata (Iscritti al 31/12/1995): Gli sportivi professionisti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono accedere alla pensione di vecchiaia anticipata (prevista dal D.Lgs. 166/1997), se in possesso dei seguenti requisiti per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2026:

  • Età (Uomini e Donne): 54 anni;
  • Assicurazione (anni): 20 anni (di iscrizione al Fondo);
  • Contributi Giornalieri (a regime): 5.200 (per attività svolta esclusivamente come sportivo professionista).

Nota: Tali requisiti anagrafici sono soggetti ad adeguamento agli incrementi della speranza di vita dal 2027 in poi. La pensione è subordinata alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Pensione (Iscritti dal 01/01/1996 e dal 01/07/2023 – Sistema Contributivo): Per i lavoratori sportivi il cui primo accredito decorre dal 1° gennaio 1996 o dal 1° luglio 2023, il diritto e l’importo della pensione annua sono determinati secondo le regole del sistema contributivo.

  • Pensione Anticipata Contributiva: A decorrere dal 1° gennaio 2023, la pensione anticipata contributiva (Art. 24, c. 11, D.L. 201/2011) si consegue al ricorrere di specifici requisiti anagrafici e contributivi (ad esempio, 64 anni di età e 20 anni di contribuzione nel periodo 2023-2026), a condizione che l’importo mensile della prima rata di pensione non sia inferiore a tre volte l’importo dell’assegno sociale (per requisiti maturati dal 1° gennaio 2024).
    o Finestra: A decorrere dal 1° gennaio 2024, la decorrenza si consegue trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti.
  • Pensione di Vecchiaia Contributiva: Si consegue al ricorrere di requisiti anagrafici e contributivi previsti per la generalità dei dipendenti (ad esempio, 67 anni di età e 20 anni di contribuzione nel periodo 2023-2026), a condizione che l’importo della pensione non sia inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale (per requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023) o non inferiore all’importo dell’assegno sociale (per requisiti maturati dal 1° gennaio 2024).

Beneficio di Anzianità (Aggiunta all’Età): Per gli iscritti al sistema contributivo (successivamente al 31 dicembre 1995), è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico, un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nella specifica qualifica, fino a un massimo di cinque anni. Tale beneficio è applicabile anche ai lavoratori sportivi (professionistici e dilettantistici) iscritti al FPSP a decorrere dal 1° luglio 2023.

Incumulabilità dei redditi da lavoro sportivo dilettantistico con le pensioni

Se il lavoratore sportivo è già pensionato e percepisce redditi derivanti da contratti di collaborazione coordinata e continuativa, si applica il divieto di cumulo indipendentemente dall’importo percepito.

Questa regola non si estende invece ai contratti di lavoro autonomo occasionale.

Per l’anno 2023 è stata prevista una disciplina transitoria che ha consentito ai compensi sportivi dilettantistici fino a 15.000 euro di non incidere sulle prestazioni previdenziali, come l’APE sociale o l’indennizzo commercianti.

A partire dal 2024 i compensi sportivi dilettantistici sono invece considerati redditi da lavoro a tutti gli effetti e comportano conseguenze sulla compatibilità con APE sociale e indennizzo per cessazione dell’attività commerciale, determinando la decadenza da quest’ultimo beneficio.

Documenti disponibili

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