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Regime fiscale per le APS e per le ASD/APS: dal 2026 entrano in vigore le disposizioni del Codice del Terzo Settore

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Regime fiscale per le APS e per le ASD/APS: dal 2026 entrano in vigore le disposizioni del Codice del Terzo Settore

Un cambiamento rilevante per le associazioni iscritte al RUNTS

A partire dal 1° gennaio 2026, diventano pienamente operative le disposizioni fiscali del Codice del Terzo Settore per tutte le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al RUNTS.

Il riferimento normativo è l’art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 e la novità riguarda sia le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al RUNTS  che gli enti che hanno una doppia qualifica: associazione sportiva dilettantistica e, al tempo stesso, associazione di promozione sociale.

La conseguenza più importante è la seguente: dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 – quindi dal 1° gennaio 2026 per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare – le APS e APS/ASD iscritte al RUNTS non possono più applicare il regime agevolato previsto dalla Legge 398/1991.

Perché una ASD che è anche APS non può più applicare la 398

La ragione non dipende dal tipo di attività svolta, ma dalla qualifica fiscale dell’ente.

Quando un’associazione è iscritta al RUNTS come APS, essa assume la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS). Per gli ETS trovano applicazione le regole fiscali del Codice del Terzo Settore.

L’art. 89 del Codice del Terzo Settore stabilisce espressamente che agli enti del Terzo Settore non si applica la Legge 398/1991; la norma elenca infatti, tra le disposizioni non applicabili agli ETS, proprio la Legge 16 dicembre 1991, n. 398. Pertanto, in presenza della doppia qualifica ASD/APS, prevale il regime fiscale del Terzo Settore, non il regime sportivo ex Legge 398/1991.

Quale regime può applicare una APS dal 2026

Per le APS che svolgono attività commerciali, il Codice del Terzo Settore prevede un regime forfetario specifico disciplinato dall’art. 86 del D.Lgs. 117/2017.

Tale regime può essere applicato dalle APS, in relazione alle attività commerciali svolte, se nel periodo d’imposta precedente hanno percepito ricavi commerciali, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro.

Per le APS il reddito imponibile viene determinato applicando ai ricavi commerciali un coefficiente di redditività pari al 3%.

In sintesi, dal 2026 le APS potranno trovarsi in una delle seguenti situazioni:

Situazione dell’ente Regime applicabile dal 2026
APS con ricavi commerciali ≤ 85.000 € Regime forfetario art. 86 CTS
APS con ricavi commerciali > 85.000 € Regime ordinario o altro regime CTS
ASD iscritta anche come APS al RUNTS Regole del Terzo Settore – no Legge 398

Effetti ai fini IVA

Il regime forfetario dell’art. 86 CTS presenta regole diverse rispetto alla Legge 398/1991. Le APS che applicano il regime forfetario art. 86:

  • non esercitano la rivalsa IVA sulle operazioni nazionali;
  • non detraggono l’IVA sugli acquisti;
  • sono esonerate, salvo specifiche eccezioni, dal versamento dell’IVA e dalla maggior parte degli obblighi previsti dal DPR 633/1972;
  • devono comunque conservare i documenti ricevuti ed emessi;
  • devono prestare attenzione alle operazioni per le quali risultano debitrici d’imposta, ad esempio in caso di reverse charge o di operazioni con soggetti non residenti.

Le APS che non possono o non intendono applicare l’art. 86 CTS dovranno valutare l’applicazione del regime ordinario, con i relativi obblighi contabili, IVA e dichiarativi.

Attività sportive svolte da una APS

La circostanza che l’associazione svolga anche attività sportiva dilettantistica non consente, da sola, di mantenere il regime 398. Per gli enti con doppia veste ASD/APS, il punto decisivo è l’iscrizione al RUNTS. L’iscrizione come APS comporta l’applicazione delle norme fiscali del Terzo Settore e l’esclusione della Legge 398/1991.

In sintesi

Dal 2026 la Legge 398/1991 resta un regime riferibile solo alle associazioni e società sportive dilettantistiche che non assumono la qualifica di Ente del Terzo Settore.

Le APS, comprese quelle che hanno anche natura sportiva dilettantistica, entrano invece nel sistema fiscale del Codice del Terzo Settore. Per questo motivo, le associazioni con doppia qualifica ASD/APS devono prestare particolare attenzione: l’iscrizione al RUNTS fa prevalere le regole degli ETS e comporta l’impossibilità di continuare ad applicare la Legge 398/1991.

Si invita pertanto ciascuna associazione a verificare la propria posizione e a confrontarsi con il proprio consulente fiscale per individuare il corretto regime IVA applicabile dal 2026.

Webinar nazionale in arrivo

A breve verrà organizzato un webinar a livello nazionale con i consulenti fiscali di US Acli, finalizzato a illustrare nel dettaglio la nuova normativa e fornire indicazioni operative. Seguiranno comunicazioni con data e modalità di iscrizione.

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