Rottamazione-quinquies per ASD e SSD: domanda entro il 30 aprile
La Rottamazione-quinquies merita attenzione anche da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche che abbiano cartelle o avvisi affidati all’Agente della riscossione.
La misura, infatti, può consentire di chiudere alcuni debiti pagando il solo capitale residuo, oltre alle spese di notifica e alle eventuali spese esecutive, senza sanzioni, interessi di mora, interessi iscritti a ruolo e aggio.
E’ importante evitare un equivoco: non si tratta di una misura generalizzata, applicabile indistintamente a tutte le cartelle. La nuova disciplina riguarda infatti solo alcune categorie di debiti e richiede quindi una verifica preliminare puntuale poichè non tutte le somme iscritte a ruolo possono essere inserite nella domanda.
Quali debiti possono rientrare
La definizione agevolata riguarda solo determinati carichi affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
In particolare, possono rientrare:
- le imposte dichiarate ma non versate emerse dai controlli automatici e formali sulle dichiarazioni;
- i contributi previdenziali dovuti all’INPS con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
- le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada affidate dalle Prefetture.
Quali debiti restano fuori
Restano esclusi tutti i debiti diversi da quelli indicati espressamente. Sono quindi fuori, ad esempio, le multe della polizia locale del Comune, la Tari e gli altri tributi comunali, il bollo auto e i carichi regionali, gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate e, più in generale, i debiti derivanti da attività di accertamento.
Quindi la presenza di cartelle pendenti non significa automaticamente possibilità di adesione, occorre controllare con precisione la natura di ciascun carico.
Rottamazioni precedenti
Possono essere ammessi alla Rottamazione-quinquies, purché rientrino nelle fattispecie previste dalla legge, anche i debiti già oggetto delle precedenti tre rottamazioni o del saldo e stralcio per i quali il contribuente sia decaduto.
Possono inoltre rientrare i debiti già compresi nella Rottamazione-quater e nella relativa riammissione, per i quali alla data del 30 settembre 2025 siano stati persi i benefici.
Restano invece esclusi i debiti già compresi in piani di pagamento della Rottamazione-quater e della relativa riammissione, per i quali entro il 30 settembre 2025 risultino versate tutte le rate scadute.
Domanda obbligatoria entro il 30 aprile 2026
La domanda deve essere trasmessa esclusivamente online entro il 30 aprile 2026, utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione.
L’accesso può avvenire in area riservata, con SPID, CIE o CNS, all’interno della quale il servizio propone automaticamente l’elenco dei carichi rottamabili e consente di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta.
In alternativa, la domanda può essere presentata anche in area pubblica, senza credenziali di accesso, allegando però la documentazione di riconoscimento e indicando i numeri identificativi delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito INPS che si intendono definire.
In ogni caso, nella domanda occorre indicare se si intende pagare in un’unica soluzione oppure a rate e specificare un indirizzo e-mail al quale ricevere la ricevuta di presentazione.
Come capire se il debito è rottamabile
Prima della presentazione della domanda è possibile richiedere il prospetto informativo con l’elenco dei carichi definibili e con il corrispondente importo dovuto in misura agevolata.
Il prospetto può essere richiesto direttamente dall’area riservata del sito. In questo caso il sistema invia, entro le successive 12 ore, una mail con il link per scaricare il documento entro cinque giorni.
In alternativa, la richiesta può essere presentata anche in area pubblica, allegando il documento di riconoscimento: dopo la presa in carico da parte degli uffici, se la documentazione risulta corretta, il contribuente riceve via mail il link per scaricare il prospetto, anch’esso entro cinque giorni.
Per ASD e SSD si tratta di un passaggio particolarmente utile, perché consente una verifica preliminare concreta prima di assumere impegni di pagamento.
Gli importi da pagare
Aderendo alla Rottamazione-quinquies si pagano il solo debito residuo a titolo di capitale, le spese per eventuali procedure esecutive e i diritti di notifica.
Non sono invece dovuti gli interessi e le sanzioni inclusi nei carichi, gli interessi di mora, le sanzioni civili accessorie ai crediti previdenziali e l’aggio.
Per le sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della strada affidate dalle Prefetture non sono dovute le somme a titolo di interessi, comunque denominati, comprese le maggiorazioni, né quelle dovute a titolo di aggio.
Il beneficio economico può quindi essere significativo, ma deve essere calcolato solo sui carichi effettivamente ammessi.
Pagamento: unica soluzione o rate
Il contribuente può scegliere tra il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure un piano di pagamento fino a un massimo di 54 rate bimestrali, distribuite in 9 anni e di pari ammontare.
L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.
Cosa succede dopo la domanda
Entro il 30 giugno 2026 Agenzia delle Entrate-Riscossione renderà disponibile la comunicazione delle somme dovute, con l’esito della domanda, gli importi da versare ai fini della definizione e i relativi moduli di pagamento. In caso di diniego, saranno indicate anche le relative motivazioni.
Solo con questa comunicazione il contribuente avrà il quadro definitivo delle somme dovute e del piano di versamento prescelto.
Effetti della domanda
Per i debiti inseriti nella domanda
- non saranno avviate nuove procedure cautelari o esecutive;
- non proseguiranno le procedure esecutive già avviate, salvo i casi già arrivati a uno stadio avanzato;
- restano però fermi eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritti.
Per i debiti definibili inseriti nella domanda, il contribuente non è inoltre considerato inadempiente anche ai fini del DURC.
Decadenza dalla definizione agevolata
La definizione agevolata risulta inefficace in caso di mancato o insufficiente versamento della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata del piano in caso di rateizzazione.
In caso di decadenza, quanto versato resta acquisito a titolo di acconto e riprendono le ordinarie attività di recupero. Per questo motivo, prima di aderire, è opportuno non fermarsi al solo vantaggio iniziale derivante dallo stralcio di sanzioni e interessi, ma verificare attentamente la sostenibilità dell’intero piano di pagamento.
Quadro riepilogativo
| Ambito della misura | La definizione agevolata non riguarda tutte le cartelle, ma solo specifici carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. |
| Quali debiti possono rientrare | Possono essere ricompresi, in linea generale, le imposte dichiarate ma non versate emerse dai controlli automatici e formali, i contributi previdenziali INPS non richiesti a seguito di accertamento e alcune sanzioni del Codice della strada irrogate dalle Prefetture. |
| Quali debiti restano esclusi | Restano fuori i carichi diversi da quelli espressamente previsti dalla legge, come ad esempio tributi locali, bollo auto, sanzioni elevate dalla polizia locale e debiti derivanti da attività di accertamento. |
| Precedenti rottamazioni | Possono rilevare anche alcuni debiti già interessati dalle precedenti rottamazioni, dal saldo e stralcio o dalla Rottamazione-quater, se ricorrono le condizioni previste dalla legge e se i benefici risultano persi entro il 30 settembre 2025. |
| Presentazione della domanda | La domanda deve essere presentata online entro il 30 aprile 2026, scegliendo già in questa fase se pagare in unica soluzione oppure a rate. |
| Area riservata e area pubblica | La richiesta può essere trasmessa dall’area riservata con SPID, CIE o CNS, oppure dall’area pubblica allegando il documento di riconoscimento e indicando i riferimenti dei carichi da inserire. |
| Prospetto informativo | È possibile chiedere il prospetto informativo per conoscere in anticipo l’elenco dei carichi definibili e il corrispondente importo dovuto in misura agevolata. |
| Cosa si paga | Con la definizione agevolata si versano il capitale residuo, le spese per eventuali procedure esecutive e i diritti di notifica. Non si pagano invece sanzioni, interessi di mora, interessi iscritti a ruolo, aggio e, per i crediti previdenziali, le sanzioni civili. |
| Modalità di pagamento | È possibile pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni. Ogni rata non può essere inferiore a 100 euro e, in caso di pagamento rateale, si applicano interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026. |
| Comunicazione delle somme dovute | Entro il 30 giugno 2026 Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà l’esito della domanda, le somme da versare, le scadenze e i moduli di pagamento, oppure l’eventuale diniego con la relativa motivazione. |
| Effetti della domanda | Per i debiti inseriti nella definizione non vengono avviate nuove procedure cautelari o esecutive e, per i carichi definibili, il contribuente non è considerato inadempiente anche ai fini del DURC. |
| Decadenza | La misura perde efficacia in caso di mancato o insufficiente pagamento della rata unica, di due rate anche non consecutive oppure dell’ultima rata del piano. In quel caso quanto già versato resta acquisito a titolo di acconto. |
Per ulteriori approfondimenti si rinvia anche alle FAQ e alla documentazione pubblicata sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it





