Proroga del nuovo regime di esenzione IVA al 1° gennaio 2026
E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 107 del 9 dicembre 2024 il tradizionale decreto-legge di fine anno, ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, noto come “Milleproroghe”, con cui si posticipa l’entrata in vigore di disposizioni normative o si proroga l’efficacia di leggi in scadenza.
Nei 20 articoli del provvedimento, di particolare interesse per gli enti sportivi dilettantistici è l’art. 3 che stabilisce l’entrata in vigore del nuovo regime di esenzione Iva per le operazioni realizzate dagli enti associativi al 1° gennaio 2026 anziché al 1 gennaio 2025.
Questa proroga consente alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD), alle società sportive dilettantistiche (SSD) e alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) di continuare ad applicare l’attuale regime fiscale per un ulteriore anno, mantenendo le agevolazioni attualmente in vigore.
Cosa cambia grazie alla proroga
Fino al 31 dicembre 2025 rimarrà applicabile l’articolo 4 del D.P.R. IVA 633/1972.
Questo articolo stabilisce che non si considerano attività commerciali (e quindi sono escluse IVA) le prestazioni rese in conformità alle finalità istituzionali, effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici e rivolte a:
- Associati;
- Tesserati appartenenti al medesimo organismo affiliante;
- Associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale.
Pertanto le quote versate dai soci e di tesserati per partecipare alle attività sportive, didattiche e formative organizzate dall’associazione continueranno ad essere “fuori campo Iva” per tutto l’anno 2025.
Si ricorda che questa disposizione di favore è applicabile anche alle SSD per effetto di quanto indicato dall’art . 3 del D.L. 113/2024 (convertito in Legge n. 143 del 07/10/2024) in virtù di quanto previsto dall’articolo 90, comma 1, L. 289/2002, secondo cui: “Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.”
Il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione IVA, previsto ora per il 1° gennaio 2026, avrebbe comportato fin da subito per molte associazioni sportive dilettantistiche nuovi oneri significativi, tra cui:
- Apertura della partita IVA: obbligo esteso anche alle associazioni operanti con il solo codice fiscale;
- Registratore di cassa: introduzione dell’obbligo per la certificazione dei corrispettivi;
- Obbligo dell’emissione della fattura elettronica fatto salvo le semplificazioni previste dal regime forfetario di cui alla Legge 398/1991 che consentono l’esonero da TUTTI gli obblighi formali previsti dal titolo II del decreto IVA (fatturazione, certificazione dei corrispettivi, registrazione, dichiarazione), fatta eccezione per la fatturazione relativa alle attività di sponsorizzazione e pubblicità, che resta obbligatoria.
La proroga rappresenta, quindi, una notizia positiva per le associazioni e società sportive dilettantistiche, che avranno un anno in più per adeguarsi alle nuove disposizioni fiscali e organizzare al meglio le proprie attività.