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Scadenza al 31 marzo per l’obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per le imprese

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Scadenza al 31 marzo per l’obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per le imprese

A seguito dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023, commi 101-111) e del Decreto Ministeriale n. 18 del 30 gennaio 2025, occorre fare particolare attenzione alla scadenza del 31 marzo 2025 circa l’obbligo per determinate categorie di imprese di stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali.

Soggetti obbligati

L’obbligo di stipula della polizza riguarda:

  • le imprese con sede legale in Italia, nelle quali rientrano sicuramente le Società Sportive Professionistiche e dilettantistiche;
  • le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice civile.

Soggetti esclusi

Sono esonerate dall’obbligo:

  • le imprese agricole di cui all’art. 2135 del Codice civile;
  • le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste;
  • i soggetti iscritti esclusivamente al REA (Repertorio Economico Amministrativo) e non al Registro delle Imprese, come ad esempio le associazioni o gli enti non commerciali che esercitano, oltre alla loro attività istituzionale, anche un’attività economica ma solo in via sussidiaria. Tra i soggetti esclusi dovrebbero, quindi, rientrare anche le Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Beni soggetti all’obbligo assicurativo

L’obbligo assicurativo riguarda le immobilizzazioni materiali elencate nell’art. 2424, 1° comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice civile, a qualsiasi titolo impiegate per l’esercizio dell’attività di impresa, ossia:

  • Terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
  • Fabbricati: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
  • Impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
  • Attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

Attenzione! 

Le disposizioni in parola fanno riferimento all’utilizzo delle suddette immobilizzazioni in virtù di un qualsiasi titolo, pertanto, l’obbligo di copertura assicurativa non dovrebbe riguardare le sole imprese che detengono i beni in proprietà, ma anche le imprese che utilizzano i suddetti beni in qualità di conduttori in virtù di un contratto di locazione, di leasing o di noleggio.

Termine per l’adempimento

Le imprese soggette all’obbligo dovranno stipulare la polizza assicurativa entro il 31 marzo 2025. Per le polizze già in essere, l’adeguamento ai nuovi requisiti normativi dovrà avvenire a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.

Conseguenze in caso di omessa stipula

Pur non essendo previste sanzioni dirette, la mancata sottoscrizione della polizza potrà avere ripercussioni significative, in particolare:

  • esclusione o riduzione dall’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie pubbliche;
  • limitazioni nell’accesso ai fondi pubblici per il risarcimento dei danni subiti in occasione di eventi calamitosi.

Un caso pratico: impianto sportivo condotto in locazione.

Domanda: Nel caso di un impianto sportivo utilizzato in locazione da una società/associazione sportiva, a chi compete la stipula della polizza catastrofale? Se la polizza viene stipulata dal locatore, la società conduttrice deve ritenersi esonerata dall’obbligo di polizza?

Risposta: In assenza di chiarimenti al riguardo, si consiglia di:

  1. Verificare nel contratto di locazione se sono presenti clausole che regolano gli obblighi assicurativi tra le parti.
    • Per il locatore (proprietario dell’impianto sportivo): se iscritto al Registro Imprese, si ritiene che dovrebbe stipulare la polizza rischi catastrofali per l’immobile di sua proprietà;
    • potrebbe essere opportuno specificare nel contratto di locazione che la polizza copre anche i danni derivanti dall’utilizzo da parte del conduttore.
    • Per la società/associazione sportiva conduttrice: se iscritta al Registro Imprese, dovrebbe verificare se la polizza stipulata dal locatore copre adeguatamente i rischi catastrofali relativi all’immobile;
    • in caso di copertura insufficiente o assente, dovrebbe stipulare una propria polizza per coprire i rischi relativi all’utilizzo dell’impianto, nonché per coprire i rischi connessi a macchinari e attrezzature di sua proprietà.
    • In ogni caso, è consigliabile che entrambe le parti verifichino con i propri consulenti assicurativi la corretta copertura dei rischi, al fine di evitare duplicazioni ma anche potenziali scoperture.

Conclusione: In base alla normativa di riferimento e in assenza di chiarimenti ministeriali al riguardo, non è possibile stabilire con certezza a chi competa la sottoscrizione della polizza rischi catastrofali nel caso di un impianto sportivo detenuto in locazione, né se la stipula da parte del locatore esoneri completamente la società conduttrice. In linea di principio, l’obbligo di assicurazione grava sul soggetto tenuto all’iscrizione nel Registro delle Imprese che ha la proprietà del bene.

Tuttavia, per garantire una copertura completa ed evitare contestazioni, è consigliabile che entrambe le parti verifichino le proprie responsabilità e si accordino sulla copertura assicurativa, eventualmente specificando i rispettivi obblighi nel contratto di locazione.

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