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Entro il 30 gennaio la comunicazione dei compensi per i dipendenti pubblici

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Entro il 30 gennaio la comunicazione dei compensi sportivi erogati ai dipendenti pubblici

È fissata al 30 gennaio la scadenza entro la quale è necessario comunicare all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti pubblici l’ammontare dei compensi erogati nell’anno 2024 per rapporti di lavoro sportivo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.  

Questa disposizione, introdotta dal Decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71 (convertito in Legge 29 luglio 2024 n.  106), rappresenta una semplificazione normativa per la gestione dei rapporti di lavoro sportivo. 

Dipendenti pubblici e COCOCO lavoro sportivo  

La normativa prevede una comunicazione cumulativa annuale per i rapporti di lavoro sportivo, in deroga alla regola generale che impone una comunicazione entro 15 giorni da ogni pagamento.  

Il 30 gennaio è pertanto il termine ultimo per comunicare i redditi erogati nel 2024 a dipendenti pubblici per  prestazioni di natura sportiva dilettantistica. Questo adempimento è disciplinato dall’art. 3 del Decreto-legge 31  maggio 2024 n. 71, che ha modificato l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001. 

Il rapporto di lavoro sportivo deve essere in corso o cessato il 31 dicembre per determinare l’obbligo di  comunicazione al 30 gennaio; diversamente, nel caso di rapporto interrotto precedentemente, in corso d’anno,  la comunicazione va effettuata entro i 30 giorni dalla cessazione del rapporto, sempre in un’unica soluzione. 

ATTENZIONE: le collaborazioni di lavoro sportivo di importo complessivo annuo inferiore ai 5 mila euro sono escluse sia dal regime autorizzatorio che dall’obbligo di comunicazione degli importi. L’importo si intende complessivo e quindi riferito a tutte le somme percepite a titolo di lavoro sportivo e non al  singolo contratto. 

Dipendenti pubblici e co.co.co. amministrativo gestionali  

La semplificazione riguarda solo i lavoratori sportivi, di conseguenza, per le collaborazioni di tipo amministrativo gestionale gli importi devono essere comunicati secondo le regole generali ovvero entro 15 giorni dall’erogazione  del compenso e quindi a ogni singolo pagamento.

Autorizzazione per i dipendenti pubblici 

Ricordiamo che i dipendenti pubblici possono collaborare con le organizzazioni sportive solo se hanno acquisito  preventivamente l’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza, la quale ha trenta giorni dalla  presentazione dell’istanza per pronunciarsi. In assenza di una risposta entro tale termine, si applica il principio di silenzio assenso.  

Non è necessaria l’autorizzazione se il collaboratore non supera i 5.000 euro annui da collaborazione sportiva;  in tal caso, è sufficiente una comunicazione preventiva. 

Modalità di comunicazione 

Per comprovare l’assolvimento dell’obbligo, è raccomandato utilizzare modalità che ne garantiscano la  tracciabilità, quali: 

  • PEC all’indirizzo dell’amministrazione (consultabile sul portale IPA al seguente  link https://www.indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione/pec/ricerca-pec-ente,);
  • Protocollazione presso l’ufficio competente, anche tramite il collaboratore; 
  • Raccomandata A/R.  

La comunicazione deve includere i seguenti elementi utili a identificare il rapporto:  

  • Dati anagrafici del dipendente pubblico e dell’associazione/società; 
  • Riferimento alla durata del contratto; 
  • Importi corrisposti. 

Sanzioni in caso di inadempimento 

L’omessa comunicazione comporta a carico della ASD/SSD l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al  doppio degli emolumenti corrisposti ai dipendenti pubblici. Inoltre, i compensi erogati senza autorizzazione, ove necessaria, devono essere restituiti al bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente. 

Conclusioni 

Invitiamo tutti i sodalizi sportivi a verificare attentamente i propri adempimenti e a rispettare la scadenza del 30  gennaio per evitare eventuali sanzioni. 

Scarica la lettera inviata alle Associazioni comprensiva del Fac-simile di comunicazione alla Pubblica Amministrazione.

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